Fiavet Confcommercio in audizione alla Camera dei Deputati
La Federazione interviene sul trasporto suggerendo proposte e modifiche del Regolamento sui diritti dei passeggeri. Cruciale il tema del ruolo di intermediazione e i rimborsi
Audizione alla Camera dei Deputati oggi per Fiavet Confcommercio incentrata sulle Proposte di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Diritti dei Passeggeri,
Federico Lucarelli, consulente legale della Federazione, ha illustrato alla IX Commissione Trasporti, le proposte Fiavet Confcommercio per il trasporto in area comunitaria.
Tema centrale delle modifiche sono i rimborsi dei vettori ai passeggeri che in sostanza aumentano gli obblighi informativi degli agenti di viaggio intermediari nella vendita della biglietteria. Posto che è il vettore responsabile del contratto con il passeggero e non l’intermediario, diventa importante stabilire che il soggetto tenuto al rimborso è il vettore stesso. Su questa base secondo Fiavet Confcommercio va ripensato il rapporto tra compagnie aeree e agenzie di viaggi che da troppo tempo si fonda su dinamiche contrattuali rigide imposte dai vettori IATA che uniformano standard commerciali con le agenzie di viaggio a livello mondiale, spesso con logiche impositive che generano oneri a carico dell’intermediazione, fissando dei corrispettivi per le commissioni di vendita sempre più basse.
La formulazione della normativa dovrebbe dunque restituire il giusto valore alle agenzie di viaggi anche rileggendo il rapporto contrattuale tra vettori e intermediari secondo logiche negoziali e meno impositive.
Fiavet Confcommercio propone che il termine per effettuare il rimborso da parte dell’intermediario debba decorrere dall’effettivo accredito del rimborso da parte del vettore, per evitare di attendere 7 giorni entro i quali il vettore deve trasmettere l’importo all’intermediario e altri 7 giorni per l’intermediario per riaccreditare l’importo al passeggero.
Nella normativa, inoltre, non si indica esplicitamente che il rimborso debba essere pecuniario, e quindi si presta a interpretazioni da parte dei vettori che potrebbero rimborsare in voucher o buoni, senza il consenso del beneficiario, sia passeggero, sia agente di viaggio.
Fondamentale per Fiavet-Confcommercio l’istituzione di un Fondo di Garanzia a favore degli acquirenti dei biglietti (gli agenti di viaggio ne possono acquistare molti, ad esempio per il business travel, o gruppi) nell’ipotesi di default dei vettori.
Fiavet Confcommercio osserva anche che nei regolamenti non è prevista una disposizione di espressa sussidiarietà dell’applicazione della normativa pacchetti. Una modifica impedirebbe il fenomeno secondo cui, i passeggeri che acquistano un pacchetto turistico, spesso non si rivolgono al fornitore inadempiente, attivando la responsabilità dell’organizzatore di viaggi che a sua volta dovrà attivare l’azione di regresso nei confronti del fornitore con tempi, costi e maggiore complessità del contenzioso.
Nella normativa si prevede inoltre che il vettore possa effettuare il rimborso tramite l’agente di viaggio, ma non è previsto che questa ipotesi sia condizionata ad un preventivo accordo commerciale tra vettore e agente di viaggio.